Statuto Associazione

Associazione il Cammino di Santa Giulia APS

STATUTO

Approvato con delibera di Assemblea in sessione straordinaria e in seconda convocazione dell’Associazione CSG APS il 18 Luglio 2023 alle ore 21:00 

Registrato in data: 20/07/2023 al n.3198 presso Agenzia delle Entrate Ufficio della Direzione Provinciale di Modena.

Iscrizione al RUNTS n.16745 sez APS

  • Art. 1- Denominazione e sede

  1. assume la forma giuridica di associazione nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante “Codice del Terzo settore”, è costituita, un’associazione che assume la denominazione “Associazione Il Cammino di Santa Giulia” che sarà integrata con “Associazione Il Cammino di Santa Giulia APS” o, in breve, “CSG APS” a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.
  2. L’associazione ha sede legale in Livorno, via Largo Duomo, 1.
  3. Il trasferimento della sede legale se avviene all’interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

  • Art. 2 – Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
  • Art. 3 – Efficacia dello statuto

  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
  • Art. 4 – Interpretazione dello statuto

  1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
  • Art. 5 – Finalità, scopi e attività

  1. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

  • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  •  i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • t) organizzazione e gestione di attività sportive.
  • v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone inoltre di promuovere e realizzare iniziative a carattere culturale tramite realizzazione di mostre, conferenze in tema di storia e cultura locale, presentazione di ricerche e libri, eventi in concomitanza di sagre e ricorrenze paesane, attività ludiche per bambini e ragazzi, proiezione cinematografica, corsi per ragazzi e adulti sul tema artistico (fotografia, pittura, lettura) attività turistiche (organizzazione di gite sociali, formazione di personale in loco per assistere e accompagnare sul territorio persone interessate a visitare il paese). Attività sportive a basso impatto fisico per stimolare le attività motorie delle persone e stimolarne la partecipazione aggregata per favorire maggiore socialità e integrazione, miglior benessere fisiologico. Queste attività di interesse generale vengono proposte per favorire e sollecitare un’attività associativa allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci.

In particolare si propone di progettare, attuare, promuovere e gestire un cammino storico, naturalistico e culturale, evocativo della traslazione delle reliquie di Santa Giulia dall’isola di Gorgona a Brescia, denominato “Il Cammino di Santa Giulia” (di seguito “Il Cammino”), individuando, mappando e georeferenziando l’itinerario e le possibili future variazioni. Provvedere alla posa della segnaletica, rispettando le vigenti normative, che rendano possibile a tutti l’individuazione del percorso. Stampare e rilasciare, ai pellegrini che ne facciano richiesta, la credenziale (passaporto del Pellegrino e Testimonium) che i pellegrini stessi potranno far timbrare presso i punti che saranno individuati e forniti di timbro che sarà personalizzato con riferimento alla tappa. 

Operare nel territorio regionale, nazionale ed internazionale con enti privati e associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri, e con Enti pubblici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in favore degli associati, di loro familiari o di terzi.

Se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell’associazione, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione di missione allegata al bilancio.

  • Art. 6 – Soci

  1. 1.Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’associazione espressi nel presente statuto, non abbiano scopo di lucro o economico, ne accettino le finalità e si impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto, il Regolamento e le Delibere degli Organi Sociali.

E’ prevista l’ammissione, come associati, di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

  • Art. 7 – Ammissione del socio

  1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. Il Pellegrino può richiedere e divenire socio sostenitore dell’Associazione fin dalla sua richiesta, che verrà ratificata al primo consiglio direttivo utile che si riunirà dopo la richiesta e salvo cause di incompatibilità od impossibilità a divenire socio. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
  2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell’associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
  3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull’ammissione o meno del nuovo socio all’interno dell’associazione, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità dell’associazione.
  4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
  5. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
  6. I soci possono essere:
  1. soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo;
  2. soci (associati): sono soci (o associati) le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria o che conferiscono gratuitamente denaro o risorse, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
  3. soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
  1. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
  • Art.8 – Diritti e doveri dei soci

  1. Soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico — finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed aver versata la quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
  1. Gli stessi soci hanno il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
  • Art. 9 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

  • Art. 10 – Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde per:
    1. decesso; 
    2. mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell’assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
    3. dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
    4. espulsione: l’assemblea delibera l’espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
  2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
  • Art. 11 – Organi Sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    1. Assemblea dei soci;
    2. Consiglio Direttivo;
    3. Presidente;
    4. Organo di controllo;
    5. Organo di revisione.

 

  • Art. 12 – Assemblea

  1. L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
  2. l’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
  4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell’e-mail) prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
  5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
  6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  7. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
  8. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione, nei casi previsti dalla legge. 

E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

  • Art. 13 – Compiti dell’assemblea

Le competenze dell’assemblea sono:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
  6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  8. h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  9. delibera sull’esclusione dei soci.

 

  • Art. 14 – Assemblea ordinaria

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
  2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
  3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe, oltre la propria espressione di voto.
  4. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  • Art. 15 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  2. Per l’assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell’assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.
  • Art. 16 – Struttura dell’assemblea

  1. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
  3. I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
  4. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia presenti che assenti.
  5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
  • Art. 17 – Consiglio direttivo

  1. 1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
  2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti. 
  3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
  4. Compete al Consiglio direttivo:
    1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
    2. fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
    3. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
    4. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
    5. eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
    6. nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
    7. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
    8. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    9. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
    10. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
  5. Il Consiglio direttivo, i cui membri durano in carica per tre anni e possono essere rinominati, può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. La sostituzione di eventuali membri del Consiglio Direttivo decaduti per qualsiasi causa, può essere effettuata unicamente attingendo, in rigoroso ordine di preferenze ottenute, alla lista dei candidati risultati non eletti in occasione delle ultime elezioni. Qualora tale lista non sia presente o si esaurisca, se il numero dei consiglieri scende al di sotto del minimo previsto dallo Statuto, occorre indire nuove elezioni. I componenti così nominati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
  • Art. 18 – Presidenza

  1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l’articolo 2382 del codice civile.
  2. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Può essere rinominato per egual durata triennale.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
  5. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
  7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
  • Art. 19 – Organo di controllo

  1. E’ nominato l’organo di controllo nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
  2. L’organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
  3. L’organo di controllo:
    1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
    3. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
    4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  4. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  • Art. 20 – Organo di Revisione legale dei conti

  1. E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
  • Art. 21 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

  • Art. 22 – Beni

  1. beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
  2. beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
  • Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

  1. L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
  • Art. 24 – Scritture contabili e bilancio

  1. documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Igs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
  2. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio si chiuderà al 31.12 di ciascun anno.
  • Art. 25 – Bilancio sociale

  1. Il bilancio d’esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
  • Art. 26 – Pubblicità e trasparenza

  1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell’organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.
  • Art. 27 – Convenzioni

  1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
  • Art. 28 – Personale retribuito

  1. L’associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 117/2017.
  2. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
  • Art. 29 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

  1. soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
  • Art. 30 – Responsabilità dell’associazione

  1. L’ associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione si fa riferimento al disposto dell’art. 38 cc. .
  • Art. 31 – Assicurazione associazione

  1. L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
  • Art. 32 – Scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
  • Art. 33 – Norme di rinvio e disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

    Il Cammino di Santa Giulia ETS

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